IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO LA CORTE COSTITUZIONALE HA DICHIARATO con sentenza n. 469 del 15 dicembre 1994 non fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata a suo tempo dal Presidente del Consiglio dei Ministri IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Modifica dell'art. 36 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60 "Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale" 1. Ai fini della valutazione del servizio di ruolo comunque espletato a livello direttivo presso gli enti pubblici diversi dalla regione, il quarto comma dell'art. 36 della legge regionale 60/84 e' sostituito dal seguente: "4. Per la formulazione della graduatoria del concorso di cui ai commi precedenti sono valutati i seguenti titoli: A) Titoli relativi a servizio in regione e/o presso enti pubblici diversi dalla regione dal 15 dicembre 1973, per un massimo di 15 punti: A1 - Servizio di ruolo nell'ottava qualifica funzionale, legge regionale 48/73, e nell'ottavo livello funzionale, legge regionale 54/79, punti 1,5 per anno; A2 - Servizio di ruolo nella settima qualifica funzionale, legge regionale 48/73, punti 1 per anno; A3 - Servizio di ruolo in enti pubblici diversi dalla regione a livello direttivo, compresi capo ripartizione, capo divisione, capo sezione, e successivi livelli di inquadramento ex art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191 "Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali", ottavo e nono livello, ed ex art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810 "Esecuzione dell'accordo relativo alla disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali per il periodo 1 marzo 1979-31 dicembre 1981", decimo e undicesimo livello, nonche' a livello direttivo, dirigente superiore, dirigente, per il personale inquadrato nel ruolo organico della giunta regionale ai sensi della lett. c) dell'art. 1 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 29 "Inquadramento del personale comandato ai sensi delle leggi n. 386-74, n. 349-77 e n. 833-78 e del personale messo a disposizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616-77 e della legge 641-78", punti 1,5 per anno. B) Titoli di studio, per un massimo di 10 punti: B1 - Laurea punti 9; B2 - Seconda laurea o abilitazione all'esercizio di professioni per le quali e' richiesta la laurea, punti 2. C) Svolgimento di funzioni, per un massimo di punti 40: C1 - Incarico in atto delle funzioni di dirigente di servizio, legge regionale n. 42/79 e successive modificazioni ed integrazioni, punti 20; C2 - Svolgimento pregresso delle funzioni di dirigente di servizio, punti 6 per anno; C3 - Svolgimento delle funzioni di responsabile di ufficio o di direzione di centro regionale di formazione professionale e analoghi, punti 4 per anno; C4 - Svolgimento di funzioni di ruolo a livello direttivo in enti pubblici diversi dalla regione, punti 5 per anno a partire dal 15 dicembre 1973. Sono cumulabili i punteggi sub C2 e sub C3 se riferiti a periodi diversi. Per i titoli sub A) e sub C) le frazioni di anno sono valutate in mesi, a ciascuno dei quali viene attribuito un punteggio pari a un dodicesimo di quello annuo. Non sono valutate le frazioni di mese inferiori a 16 giorni. Conseguono l'idoneita' coloro che riportano un punteggio pari al 60% del punteggio massimo complessivo disponibile".