IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
                            HA DICHIARATO
 
con sentenza n. 469 del 15 dicembre 1994 non fondata la questione  di
legittimita'  costituzionale sollevata a suo tempo dal Presidente del
Consiglio dei Ministri
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 Modifica dell'art. 36 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60
 
"Norme  sullo  stato  giuridico  e  sul  trattamento  economico   del
personale regionale"
   1.  Ai  fini  della  valutazione  del  servizio  di ruolo comunque
espletato a livello direttivo presso gli enti pubblici diversi  dalla
regione,  il quarto comma dell'art. 36 della legge regionale 60/84 e'
sostituito dal seguente:
   "4.  Per  la formulazione della graduatoria del concorso di cui ai
commi precedenti sono valutati i seguenti titoli:
   A) Titoli relativi a servizio in regione e/o presso enti  pubblici
diversi  dalla  regione  dal  15  dicembre 1973, per un massimo di 15
punti:
    A1 - Servizio di ruolo nell'ottava  qualifica  funzionale,  legge
regionale  48/73,  e  nell'ottavo livello funzionale, legge regionale
54/79, punti 1,5 per anno;
    A2 - Servizio di ruolo nella settima qualifica funzionale,  legge
regionale 48/73, punti 1 per anno;
    A3  -  Servizio di ruolo in enti pubblici diversi dalla regione a
livello direttivo, compresi capo ripartizione, capo  divisione,  capo
sezione,  e successivi livelli di inquadramento ex art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191 "Disciplina del
rapporto di lavoro del personale degli enti locali",  ottavo  e  nono
livello,  ed  ex art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7
novembre  1980,  n.  810  "Esecuzione  dell'accordo   relativo   alla
disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali per
il  periodo  1  marzo  1979-31  dicembre  1981",  decimo e undicesimo
livello, nonche' a livello direttivo, dirigente superiore, dirigente,
per il personale inquadrato nel ruolo organico della giunta regionale
ai sensi della lett. c) dell'art. 1 della legge regionale  28  giugno
1982,  n.  29  "Inquadramento  del personale comandato ai sensi delle
leggi n. 386-74, n. 349-77 e n.   833-78  e  del  personale  messo  a
disposizione  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
616-77 e della legge 641-78", punti 1,5 per anno.
   B) Titoli di studio, per un massimo di 10 punti:
    B1 - Laurea punti 9;
    B2 - Seconda laurea o abilitazione all'esercizio  di  professioni
per le quali e' richiesta la laurea, punti 2.
   C) Svolgimento di funzioni, per un massimo di punti 40:
    C1  -  Incarico  in atto delle funzioni di dirigente di servizio,
legge regionale n. 42/79 e successive modificazioni ed  integrazioni,
punti 20;
    C2  -  Svolgimento  pregresso  delle  funzioni  di  dirigente  di
servizio, punti 6 per anno;
    C3 - Svolgimento delle funzioni di responsabile di ufficio  o  di
direzione di centro regionale di formazione professionale e analoghi,
punti 4 per anno;
    C4 - Svolgimento di funzioni di ruolo a livello direttivo in enti
pubblici  diversi  dalla  regione,  punti 5 per anno a partire dal 15
dicembre 1973.
   Sono cumulabili i punteggi sub C2 e sub C3 se riferiti  a  periodi
diversi.  Per  i  titoli  sub  A)  e  sub C) le frazioni di anno sono
valutate in mesi, a ciascuno dei quali viene attribuito un  punteggio
pari  a  un dodicesimo di quello annuo. Non sono valutate le frazioni
di mese inferiori a 16  giorni.  Conseguono  l'idoneita'  coloro  che
riportano  un punteggio pari al 60% del punteggio massimo complessivo
disponibile".